Decreto Legsilativo n. 23 del 14 marzo 2011
Articolo 4
Imposta di soggiorno
1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonche' i
comuni inclusi negli elenchi regionali delle localita' turistiche o
citta' d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio,
un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle
strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare,
secondo criteri di gradualita' in proporzione al prezzo, sino a 5
euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito e' destinato a
finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a
sostegno delle strutture ricettive, nonche' interventi di
manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali
locali, nonche' dei relativi servizi pubblici locali.
2. Ferma restando la facolta' di disporre limitazioni alla
circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno puo'
sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli
autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del
territorio comunale.
3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, e' dettata la disciplina
generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformita' con
quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni
maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive,
hanno la facolta' di disporre ulteriori modalita' applicative del
tributo, nonche' di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari
fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata
emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente
comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare
gli atti previsti dal presente articolo.
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