Articolo 4
Imposta per
il turismo
1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di
comuni nonche' i comuni inclusi negli elenchi regionali delle
localita' turistiche o citta' d'arte possono istituire, con
deliberazione del consiglio, un'imposta per
il turismo a carico di coloro che
alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio,
da applicare, secondo criteri di gradualita' in proporzione al
prezzo, in un ammontare non superiore
al 2% del medesimo; ed a carico di coloro che, risiedendo fuori
regione, fanno visita alla località approdandovi con autobus
turistici o con mezzi di navigazione aerea o marittima, da applicare
in un importo non superiore ad 1 euro a persona.
2. Per interventi in materia di turismo si intendono quelli
individuati in apposito piano di sviluppo turistico, del quale i
comuni dovranno dotarsi prima di istituire l'imposta. Detto piano
dovrà analiticamente indicare gli obiettivi strategici perseguiti
nonché le relative azioni attuative. Queste dovranno
obbligatoriamente consistere in: a) azioni di monitoraggio dei
mercati e dello stato di attuazione del piano, anche attraverso
l'istituzione di appositi uffici; b) azioni volte al miglioramento
dell'accoglienza turistica, anche mediante l'istituzione di appositi
uffici di informazione ed accoglienza turistica; c) azioni di
promozione della destinazione turistica; d) azioni di manutenzione,
fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché
dei relativi servizi pubblici locali. A ciascuna di queste categorie
di azioni potrà essere destinata una percentuale non superiore al
22,5% del gettito annuale dell'imposta. Il residuo 10% dovrà essere
destinato a coprire gli oneri di redazione del piano nonché di
aggiornamento del medesimo.
3. Con regolamento da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, e'
dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta per
il turismo. In conformita' con
quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni
maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive e
delle ulteriori imprese turistiche,
hanno la facolta' di disporre ulteriori modalita' applicative del
tributo, nonche' di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari
fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata
emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente
comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare
gli atti previsti dal presente articolo.
BREVE RELAZIONE ILLUSRATIVA
L'imposta di soggiorno, come istituita dal D.Lgs. n. 23/2011, sta
fallendo ogni suo obiettivo.
Introdotta per favorire lo sviluppo turistico delle località, è
oggi utilizzata prevalentemente come strumento di bilancio, ossia per
la copertura delle ordinarie spese di gestione dei comuni, se non,
addirittura, per la copertura di debiti precedentemente contratti.
Le cause di questo uso distorto dell'imposta sono da ravvisare nella
genericità della formula legislativa adottata che, avendo
considerato "interventi nel settore turistico" qualsiasi
intervento relativo ai servizi pubblici locali, ha, di fatto, aperto
la strada ad ogni possibile utilizzazione da parte dei comuni del
relativo gettito.
L'unico settore che ancora potrebbe dare prospettive di sviluppo
economico all'intera nazione viene sacrificato anch'esso sull'altare
della tenuta dei conti pubblici.
La nostra proposta mira a recuperare all'imposta di soggiorno la sua
originale funzione.
E lo fa partendo da quelli che sono i reali bisogni del turismo, che
sono notevolmente mutati nel corso degli anni.
La domanda globale c'è ed è in continua crescita, ma il nostro
Paese continua a perdere fette di mercato.
E' evidente che la nostra organizzazione turistica presenta aspetti
che non la rendono più attuale.
Bisogna assolutamente recuperare capacità di ascolto dei mercati,
elaborare prodotti nuovi, investire di più nelle politiche di
accoglienza, svolgere un'attenta attività di promozione delle
destinazioni.
Ovviamente resta fondamentale avere anche servizi pubblici efficienti
e risorse ambientali e culturali in ottimo stato di manutenzione, ma
ciò non basta.
Nessuna località potrà mai ambire ad un reale sviluppo turistico se
non verranno adeguatamente sostenute tutte le predette linee di
azione.
Di qui la proposta di imporre ai comuni di ripartire equamente il
gettito dell'imposta tra: a) azioni di monitoraggio dei mercati; b)
azioni di miglioramento dell'accoglienza turistica; c) azioni di
promozione della destinazione e d) azioni di manutenzione, fruizione
e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché dei relativi
servizi pubblici locali.
E' poi fondamentale che si abbandoni la logica dell'improvvisazione e
si sposi quella della pianificazione assistita dalle giuste
competenze e professionalità.
E' risaputo che il turismo è un'industria altamente specializzata,
nella quale è impensabile ottenere risultati se non si ci si affida
a veri manager del settore.
Di qui la proposta di imporre ai comuni che intendono istituire
l'imposta, la preventiva adozione di un piano di sviluppo turistico
che indichi analiticamente le azioni da intraprendere al fine di
ottenere i risultati auspicati.
E' inammissibile, poi, che i costi dello sviluppo turistico locale
vengano fatto ricadere unicamente sul turismo stanziale e che nulla
venga richiesto, invece, a quello “mordi e fuggi”.
Di qui la proposta di estendere l'imposta anche a coloro che,
risiedendo fuori regione, fanno visita alla località approdandovi
con autobus turistici o con mezzi di navigazione aerea o marittima.
Appare inoltre opportuno rendere l'imposta effettivamente
proporzionale al costo del soggiorno.
Ciò al fine di evitare che i comuni continuino a determinarne
l'ammontare in base alla classificazione della struttura ricettiva,
provocando così aumenti assolutamente ingiustificati dei costi delle
strutture della fascia media (tre stelle).
Di qui la proposta di introdurre il criterio della
percentualizzazione dell'imposta in luogo di quello generico della
proporzionalità.
Note legaliIl presente testo normativo è stato elaborato per conto dell'Asshotel Confesercenti provinciale di Salerno e l'Associazione Albergatori di Amalfi dallo Studio Legale Pisacane (Salita Dei Curiali n. 4 - 84011 Amalfi (SA) Tel. 0898304533 - Fax 08931152020 - E.mail avv.pisacane@tiscali.it)
Scarica la proposta in formato pdf
https://docs.google.com/open?id=0B6W2mHQocbT0cWlPeERxN1Jaelk
Nessun commento:
Posta un commento