La proposta di modifica legislativa

 
Articolo 4
Imposta per il turismo

1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonche' i comuni inclusi negli elenchi regionali delle localita' turistiche o citta' d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta per il turismo a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualita' in proporzione al prezzo, in un ammontare non superiore al 2% del medesimo; ed a carico di coloro che, risiedendo fuori regione, fanno visita alla località approdandovi con autobus turistici o con mezzi di navigazione aerea o marittima, da applicare in un importo non superiore ad 1 euro a persona. 
2. Per interventi in materia di turismo si intendono quelli individuati in apposito piano di sviluppo turistico, del quale i comuni dovranno dotarsi prima di istituire l'imposta. Detto piano dovrà analiticamente indicare gli obiettivi strategici perseguiti nonché le relative azioni attuative. Queste dovranno obbligatoriamente consistere in: a) azioni di monitoraggio dei mercati e dello stato di attuazione del piano, anche attraverso l'istituzione di appositi uffici; b) azioni volte al miglioramento dell'accoglienza turistica, anche mediante l'istituzione di appositi uffici di informazione ed accoglienza turistica; c) azioni di promozione della destinazione turistica; d) azioni di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. A ciascuna di queste categorie di azioni potrà essere destinata una percentuale non superiore al 22,5% del gettito annuale dell'imposta. Il residuo 10% dovrà essere destinato a coprire gli oneri di redazione del piano nonché di aggiornamento del medesimo. 
3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, e' dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta per il turismo. In conformita' con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive e delle ulteriori imprese turistiche, hanno la facolta' di disporre ulteriori modalita' applicative del tributo, nonche' di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.


BREVE RELAZIONE ILLUSRATIVA
 L'imposta di soggiorno, come istituita dal D.Lgs. n. 23/2011, sta fallendo ogni suo obiettivo.
Introdotta per favorire lo sviluppo turistico delle località, è oggi utilizzata prevalentemente come strumento di bilancio, ossia per la copertura delle ordinarie spese di gestione dei comuni, se non, addirittura, per la copertura di debiti precedentemente contratti.
Le cause di questo uso distorto dell'imposta sono da ravvisare nella genericità della formula legislativa adottata che, avendo considerato "interventi nel settore turistico" qualsiasi intervento relativo ai servizi pubblici locali, ha, di fatto, aperto la strada ad ogni possibile utilizzazione da parte dei comuni del relativo gettito.
L'unico settore che ancora potrebbe dare prospettive di sviluppo economico all'intera nazione viene sacrificato anch'esso sull'altare della tenuta dei conti pubblici.
La nostra proposta mira a recuperare all'imposta di soggiorno la sua originale funzione.
E lo fa partendo da quelli che sono i reali bisogni del turismo, che sono notevolmente mutati nel corso degli anni.
La domanda globale c'è ed è in continua crescita, ma il nostro Paese continua a perdere fette di mercato.
E' evidente che la nostra organizzazione turistica presenta aspetti che non la rendono più attuale.
Bisogna assolutamente recuperare capacità di ascolto dei mercati, elaborare prodotti nuovi, investire di più nelle politiche di accoglienza, svolgere un'attenta attività di promozione delle destinazioni.
Ovviamente resta fondamentale avere anche servizi pubblici efficienti e risorse ambientali e culturali in ottimo stato di manutenzione, ma ciò non basta.
Nessuna località potrà mai ambire ad un reale sviluppo turistico se non verranno adeguatamente sostenute tutte le predette linee di azione.
Di qui la proposta di imporre ai comuni di ripartire equamente il gettito dell'imposta tra: a) azioni di monitoraggio dei mercati; b) azioni di miglioramento dell'accoglienza turistica; c) azioni di promozione della destinazione e d) azioni di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
E' poi fondamentale che si abbandoni la logica dell'improvvisazione e si sposi quella della pianificazione assistita dalle giuste competenze e professionalità.
E' risaputo che il turismo è un'industria altamente specializzata, nella quale è impensabile ottenere risultati se non si ci si affida a veri manager del settore.
Di qui la proposta di imporre ai comuni che intendono istituire l'imposta, la preventiva adozione di un piano di sviluppo turistico che indichi analiticamente le azioni da intraprendere al fine di ottenere i risultati auspicati.
E' inammissibile, poi, che i costi dello sviluppo turistico locale vengano fatto ricadere unicamente sul turismo stanziale e che nulla venga richiesto, invece, a quello “mordi e fuggi”.
Di qui la proposta di estendere l'imposta anche a coloro che, risiedendo fuori regione, fanno visita alla località approdandovi con autobus turistici o con mezzi di navigazione aerea o marittima.
Appare inoltre opportuno rendere l'imposta effettivamente proporzionale al costo del soggiorno.
Ciò al fine di evitare che i comuni continuino a determinarne l'ammontare in base alla classificazione della struttura ricettiva, provocando così aumenti assolutamente ingiustificati dei costi delle strutture della fascia media (tre stelle).
Di qui la proposta di introdurre il criterio della percentualizzazione dell'imposta in luogo di quello generico della proporzionalità.
Note legali
Il presente testo normativo è stato elaborato per conto dell'Asshotel Confesercenti provinciale di Salerno e l'Associazione Albergatori di Amalfi dallo Studio Legale Pisacane (Salita Dei Curiali n. 4 - 84011 Amalfi (SA) Tel. 0898304533 - Fax 08931152020 - E.mail avv.pisacane@tiscali.it)


Scarica la proposta in formato pdf
https://docs.google.com/open?id=0B6W2mHQocbT0cWlPeERxN1Jaelk

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